• Servire, non servirsi
  • Liberi nella verità

Statuto

Servire l'Italia (gradino Movimento Sturziano) 96dpi

STATUTO DI "SERVIRE L'ITALIA" (SLI)
(Movimento sturziano)

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituita l’Associazione di cultura politica senza fini di lucro denominata SERVIRE L’ITALIA, in acronimo SLI, con sede a Roma in Via A. Di Legge 49.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO SOCIALE
L’Associazione ha lo scopo di concorrere alla formazione e selezione di una nuova classe dirigente in Italia, riprendendo le grandi tradizioni di statisti del valore di Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi e Luigi Einaudi, nonché di un innovativo imprenditore come Adriano Olivetti. L’Associazione si ispira alle solide radici culturali e al pensiero politico, economico e civile di questi quattro italiani “liberi e forti”, che concepirono l’attività politica e l’attività imprenditoriale come il più nobile impegno al servizio del bene comune per la realizzazione di una società equa e giusta.

ART. 3 - ATTIVITA’ FINALIZZATE A CONSEGUIRE LO SCOPO SOCIALE
Per il conseguimento del suo scopo l’Associazione si propone di:

  1. organizzare, a livello nazionale e internazionale, corsi, convegni, seminari e conferenze - anche in collaborazione con Università, Fondazioni e altre Associazioni culturali aventi finalità convergenti con quelle di SLI – su concreti progetti e proposte concernenti temi istituzionali, politici, economici e sociali, che abbiano come riferimento i valori e i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, valori e principi ai quali già si ispirarono sia il Popolarismo di Luigi Sturzo, sia il progetto di riforma economico-sociale in senso comunitario di Adriano Olivetti;
  2. redigere e pubblicare periodici e “newsletter”, nonchè istituire programmi di ricerca sui temi suddetti per promuovere la conoscenza e l’utilizzo di un prezioso patrimonio culturale indispensabile per governare bene;
  3. sostenere eventuali iniziative volte ad assumere responsabilità di governo nelle istituzioni di ogni genere a livello europeo, nazionale, regionale e comunale, riconoscendone la compatibilità con la propria missione culturale;
  4. promuovere la raccolta di fondi tra persone fisiche e giuridiche per finanziare le suddette attività sociali.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
A livello territoriale l’azione dell’Associazione si svolge tramite gruppi provinciali coordinati da un responsabile regionale. I gruppi provinciali sono composti dai soci residenti nella provincia, sono diretti da un responsabile provinciale e agiscono in conformità ai valori e ai principi ispiratori di SLI. Il coordinatore regionale e il responsabile provinciale sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e a società ed enti italiani e stranieri, che condividono il suo scopo sociale. I soci sono di tre categorie:

  1. soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione di SLI con il versamento della quota associativa di 100 euro;
  2. soci ordinari, che versano la quota annuale di almeno 10 euro;
  3. soci sostenitori, che versano una quota annuale superiore di almeno 100 volte alla quota minima stabilita per i soci ordinari.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, che si impegna a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra i soci. I soci hanno diritto di:

  • partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, se in regola con il pagamento della quota associativa;
  • concorrere all’elezione degli organi statutari;
  • accedere alle cariche di SLI in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti;
  • votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari. In particolare è tenuto a:

  • partecipare attivamente alla vita di SLI, assolvendo i compiti affidatigli;
  • pagare la quota associativa alla scadenza annuale stabilita;
  • impegnarsi con correttezza e competenza, se responsabile di un settore operativo, per il raggiungimento delle finalità di SLI;
  • garantire l’unità operativa di SLI e astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di danno a SLI;
  • tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità di ciascuno;
  • rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze;
  • tenere una irreprensibile condotta morale.

Ai soci fondatori e ai soci responsabili di un settore operativo è richiesta una autocertificazione dalla quale risulti di non essere stato condannato a una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere da SLI mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede non può chiedere il rimborso della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio dall’Associazione per le seguenti cause:

  • per avere attuato comportamenti in palese contrasto con gli scopi dell’Associazione, con lo Statuto o con le delibere dei suoi Organi;
  • per non avere versato la quota associativa annuale;
  • per essere stato condannato a una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

ART. 9 - ORGANI STATUTARI
Sono Organi Statutari di SLI:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Presidente
  • il Segretario Generale
  • il Consiglio Direttivo
  • il Revisore dei Conti

ART. 10 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori) in regola con il versamento della quota sociale annuale.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. Può inoltre essere convocata:

  • per decisione del Consiglio Direttivo
  • su richiesta di almeno un decimo dei soci.

E’ presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Segretario Generale. La convocazione è effettuata - almeno 15 giorni prima della riunione – tramite e.mail e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria delibera:

  • l’elezione del Presidente Onorario, del Presidente, del Segretario Generale e del Consiglio Direttivo;
  • la revoca del Presidente, del Segretario Generale e del Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del rendiconto annuale e della relazione annuale; la destinazione dell’eventuale utile di esercizio;
  • sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci intervenuti: - sulle richieste di modifica dello Statuto; - sulla liquidazione e sulla nomina del liquidatore. Le riunioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e trascritto nel Libro dei verbali dell’Assemblea dei soci. Le delibere saranno rese note a tutti i soci con le stesse modalità per l’avviso di convocazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario viene eletto dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione tra personalità di grande prestigio che si sono distinte nei settori di interesse culturale di SLI.

ART. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione. Successivamente dall’Assemblea dei soci con votazione segreta fino a ottenere su un candidato la maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente eletto in sede di costituzione dura in carica per 2 esercizi; successivamente dura in carica per 3 esercizi. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dell’Associazione, in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale attua la linea concordata con il Consiglio Direttivo, dirige e coordina le attività sociali, nomina - sentito il Consiglio Direttivo - uno o più Vice-Segretari e, successivamente ai primi 2 esercizi, i responsabili dei vari Dipartimenti.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da almeno 7 membri eletti fra i soci. All’atto della costituzione, il primo Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori, che eleggono il Presidente Onorario, il Presidente, il Segretario Generale e i responsabili dei vari Dipartimenti. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica 2 esercizi. Successivamente il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente effettuata almeno 5 giorni prima della riunione o un giorno prima in caso di urgenza tramite e.mail e deve contenere l’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente di SLI.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • redigere e sottoporre all’Assemblea il programma annuale dell’attività dell’Associazione;
  • determinare l’importo minimo delle quote associative annuali;
  • accogliere o respingere l’ammissione dei soci;
  • nominare i coordinatori regionali e i responsabili provinciali;
  • curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente e conferire incarichi di consulenza;
  • compilare e sottoporre all’Assemblea la relazione e il rendiconto economico annuale;
  • assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, tributari e legali;
  • aprire rapporti con le banche;
  • curare il corretto svolgimento delle varie attività.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo procede - entro 30 giorni dalla notifica dell’evento - alla sostituzione degli stessi fra i soci. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 15 – IL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto dai soci fondatori per i primi due esercizi sociali e in seguito dall’Assemblea dei soci. Il Revisore dei Conti controlla la regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione ogni tre mesi, verifica se il bilancio annuale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e documenta l’attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede dell’Associazione.

ART. 16 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Tecnico-Scientifico, ne nomina il Responsabile e i componenti scelti tra professori universitari, intellettuali e personaggi di rilievo del mondo culturale, politico ed economico. Il Comitato ha il compito di elaborare documenti, studi, proposte e progetti legislativi, amministrativi e regolamentari a sostegno dello scopo sociale di SLI.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote sociali annuali;
  • contributi volontari;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
  • beni mobili e immobili;
  • ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con le finalità dell’Associazione.

E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che sia imposto dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico annuale e della relazione, che dovranno essere presentati all’Assemblea dei soci per la loro approvazione entro il 30 aprile. Il rendiconto annuale e la relazione dovranno essere messi a disposizione dei soci entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per la loro approvazione.

ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi Statutari o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea come previsto dal presente Statuto.

ART. 20 - LIQUIDAZIONE
La liquidazione dell’Associazione è deliberata da una riunione straordinaria dell’Assemblea e deve essere approvata dalla maggioranza dei soci presenti, che nominano uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.